Corsi Formazione Lavoratori
Il datore di lavoro, così come previsto dagli articoli del D. Lgs. 81/08, ha l’obbligo di provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di Sicurezza sul lavoro. L’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 specifica la durata dei corsi in funzione del settore di appartenenza: Rischio Basso 8 ore, Rischio Medio 12 ore, Rischio Alto 16 ore. Eccezion fatta per tutti coloro che non svolgono mansioni in reparti produttivi,ovvero:impiegato, centralinista, addetto al front office e/o back office, che potranno seguire il modulo specifico “attività d’ufficio” della durata di 4 ore.
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 deve essere previsto un corso di formazione di aggiornamento della durata minima di n.6 ore entro 5 anni.
Nel settore EDILIZIA, in seguito all’entrata in vigore del nuovo CCNL, a partire da marzo 2022, i lavoratori devono ricevere una formazione di aggiornamento della durata minima di n.6 ore entro 3 anni.
La formazione dei lavoratori in tema di sicurezza e prevenzione dei rischi connessi con lo svolgimento dell’attività lavorativa è un obbligo del datore di lavoro, come viene espressamente esplicitato nell’articolo 37 del d.lgs 81/2008. La normativa specifica chiaramente quali sono gli adempimenti che spettano al datore di lavoro, chi sono i destinatari della formazione e quali sono le modalità con cui devono essere erogati i corsi, indicando anche quali sono i rischi per le aziende che non rispettano la normativa.
Formazione dei lavoratori: cosa prevede la normativa
L’articolo 37 del d.lgs 81/2008 (consultabile qui)è il punto di riferimento fondamentale per quanto riguarda la corretta modalità di formazione dei lavoratori in tema di sicurezza, unitamente all’accordo stato regioni del 21 Novembre 2011. Il testo della legge, infatti, stabilisce che:
- Il datore di lavoro deve assicurare a ogni lavoratore una formazione “sufficiente e adeguata” in materia di salute e sicurezza, tenendo anche conto delle competenze linguistiche del dipendente e quindi della sua effettiva capacità di comprendere le informazioni che riceve durante la formazione. La norma si applica a tutti i lavoratori che operano all’interno dell’azienda, indipendentemente dalla loro tipologia di contratto (tempo indeterminato, tempo determinato, apprendisti, co.co.co., co.co.pro., stage…)
- La formazione deve essere riferita a due ambiti principali:
- concetti generali di rischio, danno, prevenzione, protezione; conoscenza dell’organizzazione del sistema di prevenzione del rischio e dei diritti e doveri dei vari soggetti coinvolti; composizione, attività e modalità di contatto degli organi di vigilanza e controllo
- rischi specifici connessi con le particolari mansioni svolte dai lavoratori e misure di prevenzione e protezione connesse con il settore o comparto di appartenenza dell’azienda
- La formazione a proposito di queste tematiche deve avvenire in momenti precisi:
- all’inizio del rapporto di lavoro (se possibile, prima che il lavoratore inizi la sua mansione. In caso contrario, la formazione deve in ogni caso essere completata entro i 60 giorni successivi all’assunzione)
- in caso di cambio mansione del lavoratore, o di trasferimento in un diverso reparto dell’azienda
- nel caso in cui in azienda vengano introdotte innovazioni: nuove macchine, nuove tecnologie, nuove sostanze pericolose…
- in qualsiasi momento, nel caso in cui per qualsiasi ragione in azienda siano presenti lavoratori che non hanno svolto la formazione nei tempi previsti
- La formazione deve avvenire presso la sede dell’azienda (salvo nel caso in cui i dipendenti, a causa della pandemia di virus Covid-19, lavorino in smart working: in questo caso è possibile seguire la formazione in modalità “a distanza”) e nel corso dell’orario di lavoro.
La legge è quindi molto chiara nello specificare che la partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione sulla sicurezza è obbligatoria, e che è compito del datore di lavoro organizzare tali corsi e garantire la partecipazione dei dipendenti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
Mancata formazione dei lavoratori in tema di sicurezza: tutte le sanzioni
Il d.lgs 81/2008 stabilisce anche, all’articolo 55, quali sono le sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa in merito alla formazione dei lavoratori in tema di sicurezza.
Se i lavoratori (qualsiasi sia il loro ruolo e la loro mansione, anche dirigenziale) non svolgono nei tempi e nei modi previsti i corsi di formazione in materia di sicurezza, il datore di lavoro e il dirigente possono essere puniti:
- con arresto da due a quattro mesi oppure
- con un’ammenda variabile tra i 1.474, 21 € e i 6.388,23 €
La legge specifica anche che se i lavoratori che non hanno seguito regolarmente i corsi di formazione sono più di 5 le pene vengono raddoppiate, e che se sono più di 10 vengono triplicate.
I lavoratori che assumono particolari ruoli relativi alla prevenzione del rischio e alla sicurezza (incaricati dell’attività di prevenzione incendi, addetti al primo soccorso, incaricati dell’attività di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo…) devono ricevere un’adeguata formazione specifica, e devono frequentare periodicamente attività di aggiornamento. Se ciò non viene garantito, il datore di lavoro e il dirigente possono essere puniti:
- con arresto da due a quattro mesi oppure
- con un’ammenda variabile tra i 1.474, 21 € e i 6.388,23 €
Corso Formazione Lavoratori
CORSO SICUREZZA LAVORATORI - PARTE GENERALE
CORSO SICUREZZA LAVORATORI - PARTE SPECIFICA RISCHIO BASSO
CORSO SICUREZZA LAVORATORI - PARTE SPECIFICA RISCHIO MEDIO
CORSO SICUREZZA LAVORATORI - PARTE SPECIFICA RISCHIO ALTO
CORSO SICUREZZA LAVORATORI - ATTIVITÀ D'UFFICIO
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
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