Rischio vibrazioni per il sistema mano – braccio
La normativa fissa un valore di esposizione che fa scattare l’azione, al di sopra del quale i datori di lavoro devono controllare i rischi derivanti dalle vibrazioni al sistema mano-braccio, cui sono esposti i loro dipendenti, e due valori limite di esposizione che non devono essere superati, rispettivamente su brevi periodi o nelle otto ore di lavoro. Tuttavia, livelli di esposizione di valore inferiore a quello che fa scattare l’azione non escludono rischi di lesioni o traumi indotti da vibrazioni al sistema mano-braccio, soprattutto se in presenza di importanti cofattori di rischio, quali elevate forze di prensione o di spinta, sforzo muscolare, basse temperature, o in presenza di particolari condizioni di suscettibilità individuale al rischio. I valori di azione non possono pertanto essere considerati “livelli di sicurezza” e le condizioni e modalità espositive dovranno sempre essere prese attentamente in considerazione ai fini della valutazione del rischio.
E’ sempre da tenere presente che i fattori che concorrono ad incrementare il rischio espositivo non sono presi in considerazione nella valutazione del livello di esposizione a vibrazioni espresso in termini di accelerazione ponderata in frequenza; questi altri fattori devono essere obbligatoriamente considerati nella valutazione del rischio, come prescritto dalla normativa.
E’ da considerare al riguardo che la normativa impone ai datori di lavoro l’obbligo in sede di valutazione del rischio di considerare la possibilità di eliminare o di ridurre, per quanto possibile, i rischi associati alle vibrazioni trasmesse all’arto superiore, anche se non sono superati i valori di azione. Il superamento dei valori di azione implica l’obbligo attuazione di ulteriori specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti.
Ai sensi dell’art. 202 la valutazione del rischio vibrazioni deve prendere in esame i seguenti fattori:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti
b) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
c) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
d) le informazioni fornite dal costruttore dell’apparecchiatura ai sensi della Direttiva Macchine;
e) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche;
f) condizioni di lavoro particolari come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide.
Livelli d’azione e valori limite prescritti dal DL 81/2008 art. 201
Come specificato nell’ambito delle “Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro: Indicazioni operative” redatto da Coordinamento Tecnico Regioni – Ispesl (PDF disponible alla sezione Documentazione) per “periodi brevi” si intende un valore di aw (rms)che corrisponda al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle grandezze in indagine. Con la strumentazione attualmente disponibile tali tempi corrispondono ad almeno 1 minuto per HAV e almeno 3 minuti per WBV.
Si ricorda che ai sensi dell’art 181 Titolo VIII – Agenti Fisici – del d.lgvo 81/2008 la Valutazione dei rischi deve essere effettuata”In modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi”. Inoltre ai sensi del comma 3 dello stesso art. 181:
“Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate” per la riduzione del rischio.