Sorveglianza sanitaria: test antidroga e alcol sul lavoro

Sorveglianza sanitaria: test antidroga e alcol sul lavoro

L’assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti e psicotrope può comportare gravi rischi sia per i lavoratori che si occupano di determinate mansioni, che per soggetti terzi.

Ecco perché il medico competente, nominato dal datore di lavoro, è tenuto ad effettuare dei test periodici che certifichino l’idoneità allo svolgimento di alcune attività.

Ma quali sono le mansioni a maggior rischio, soggette ai controlli antidroga e ai test sull’abuso di alcol sul luogo di lavoro? E quali le conseguenze per il lavoratore che risulta positivo? Vediamo maggiori dettagli in questo articolo.

Rischi da assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti: obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.81/08, è tenuto a rispettare determinati obblighi per prevenire i rischi da assunzione di alcolici o di sostanze stupefacenti.

In particolare, il datore di lavoro (previa valutazione dei rischi) è tenuto a:

  • disporre e far osservare in azienda il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica, di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro;
  • disporre l’attuazione di iniziative di sensibilizzazione per una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivanti dall’assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope, in base ai rischi specifici della mansione, attraverso un’idonea informazione sugli effetti;
  • valutare l’opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidi per l’autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, è sempre il datore di lavoro ad attivare il medico competente per l’effettuazione dei controlli.

Il test non è obbligatorio per tutto il personale, ma solo per i lavoratori che si occupano delle attività per le quali la legge prevede tali controlli (elencate nel prossimo paragrafo). Sarà, quindi, il datore di lavoro a comunicare al medico competente i nomi di chi dovrà sottoporsi al test e a sostenere i costi delle visite preventive e periodiche.

Test antidroga e su assunzione di alcol sul lavoro: le attività soggette a sorveglianza sanitaria

Le attività soggette ad obbligo di test antidroga sul lavoro sono quelle che, a causa di infortunio da parte del lavoratore, possono comportare un serio rischio per la sicurezza non solo del soggetto stesso, ma anche di terze persone.

Nello specifico, il Provvedimento 30 ottobre 2007 individua il seguente elenco:

  • Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per lavori pericolosi quali impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio, posizionamento e brillamento mine, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
  • Mansioni inerenti le attività di trasporto, quali: conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; personale certificato dal registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
  • Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Per quanto riguarda, invece, i controlli sull’assunzione di alcolici o superalcolici, il Provvedimento 16 marzo 2006 prevede che siano soggette le seguenti attività:

  1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per lavori che impiegano gas tossici, per la conduzione di generatori di vapore, attività di fochino, fabbricazione e uso di fuochi artificiali, vendita di fitosanitari, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, manutenzione degli ascensori
  2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti
  3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
  5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
  6. attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private;
  7. mansioni che comportano l’obbligo della dotazione del porto d’armi, comprese le attività di guardia particolare e giurata;
  8. mansioni inerenti le attività di trasporto quali: addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; personale navigante delle acque interne; personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; responsabili dei fari; piloti d’aeromobile; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; personale certificato dal registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di’ macchine di movimentazione terra e merci;
  9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
  10. lavoratori addetti ai comparti di edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
  11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
  12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
  13. operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
  14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Nella bozza trasmessa il 20 ottobre 2015 dal Ministero della Salute, “Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all‘assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza“, viene proposto un unico elenco, senza distinzione tra alcol e droghe. Tale documento, tuttavia, non è ancora entrato in vigore ufficialmente.

In ogni caso, questi controlli dovranno essere effettuati con frequenza periodica dal medico competente, che dovrà eseguire un’anamnesi e un esame obiettivo specifico.

Nei casi di sospetta assunzione di alcol o sostanze psicotrope, tuttavia, il datore di lavoro può allertare il Medico Competente che ha facoltà di svolgere ulteriori test rapidi a sorpresa sul posto di lavoro, durante il turno lavorativo.

Test antidroga e su abuso di alcol sul lavoro: cosa accade se l’esito è positivo?

Nel caso i test effettuati dal medico competente diano esito positivo, il lavoratore viene informato della cosa e inviato a effettuare ulteriori controlli al Ser.D. (Servizi Ambulatoriali Dipendenze).

Egli viene ritenuto temporaneamente non idoneo al servizio e, di conseguenza, sospeso dall’attività a rischio; tuttavia, l’esito positivo dei test non comporta la risoluzione automatica del rapporto di lavoro.

Il lavoratore trovato positivo può richiedere la ripetizione del test, condotto nuovamente sul campione prelevato nell’accertamento. Nel caso i controlli confermino l’utilizzo di sostanze psicotrope, sarà il Ser.D. a individuare un percorso di recupero per il lavoratore, anche in vista di un eventuale reinserimento nella mansione precedentemente svolta.

La cessazione temporanea della prestazione lavorativa, dunque, non è retribuita ma garantisce la conservazione del posto al lavoratore. Questo periodo di tempo può durare anche tanto quanto il programma riabilitativo.

E se il lavoratore rifiuta di sottoporsi ai controlli periodici?

In prima istanza, se egli non si presenta alla data prevista entro 10 giorni, la struttura sanitaria disporrà un nuovo controllo. In caso il lavoratore non dovesse adempiere di nuovo agli obblighi, scattano in automatico una sanzione e l’allontanamento dalla mansione a rischio (fino a quando non venga accertata la sua idoneità).

Sanzioni (amministrative e penali) sono previste anche per il datore di lavoro che omette l’effettuazione dei test per i lavoratori soggetti o che non rimuova dalla mansione chi dovesse risultare positivo.

Vuoi avere maggiori informazioni o organizzare la visita periodica del medico competente per la tua attività?

Contattaci oggi stesso per saperne di più.

Visite mediche e accertamenti medici: quando e perchè.

Accertamenti medici preventivi
– Eseguito prima o dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione
– Scopo degli accertamenti medici preventivi è:
– Constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
– Verificare la compatibilità della mansione affidata, con specifiche condizioni di salute del soggetto in indagine.

Accertamenti medici periodici
– Eseguiti con periodicità stabilita per legge in funzione della mansione specifica (di norma annualmente).
– Scopo degli accertamenti medici periodici è:
– Controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori.
– Controllare l’insorgenza di eventuali modificazioni precoci dello stato di salute causati
dall’esposizione a fattori specifici di rischio professionale.
– Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
– Verificare l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.

Accertamenti medici eseguiti su richiesta del lavoratore:
– Eseguiti su richiesta dal lavoratore, qualora il Medico Competente li ritenga correlati ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell’attivià lavorativa svolta.
– Scopo degli accertamenti richiesti:
– Rivalutare l’idoneità alla mansione specifica svolta dal lavoratore.

Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro
– Eseguiti in caso di esposizione a rischio chimico, rischio biologico (Gr. III e IV), rischio da
esposizione a cancerogeni e mutageni.
– Scopo degli accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro è:
– Valutare lo stato di salute dei lavoratore.
– Fornire eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
– Fornire eventuali indicazioni sull’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti anche dopo
la cessazione dell’esposizione.

Accertamenti medici in occasione del cambio della mansione
– Eseguiti prima di adibire il lavoratore a nuovo profilo di rischio.
– Scopo degli accertamenti medici in occasione del cambio della mansione è:
– Valutare l’idoneità alla nuova mansione svolta dal lavoratore.

Raccomandiamo inoltre, anche se non previsto all’art 41 del D.Lgs81/08, l’effettuazione di accertamenti medici al rientro dal lavoro dopo prolungato periodo di assenza dovuto a malattia comune, malattia professionale, infortunio sul lavoro o grave incidente, al fine di verificare il mantenimento dell’idoneità alla mansione specifica o per ricollocare il lavoratore in una eventuale nuova mansione. Tali accertamenti potranno comunque essere svolti su richiesta del lavoratore.

Accertamenti medici su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore possono essere effettuati soltanto attraverso le Commissioni medicolegali attivate ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, presso ogni ULSS ed i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti per territorio.
Per quanto riguarda gli accertamenti medici periodici, l’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente, come stabilito all’art. 41, comma 2, lettera b).

La relazione sanitaria annuale sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria deve essere prodotta in forma scritta e presentata nell’ambito della riunione periodica (art. 25, comma 1, lettera i).
Inoltre l’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 introduce un nuovo obbligo: “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B”.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono tali informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL (art. 40, comma 2).

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