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SICUREZZA E CONSAPEVOLEZZA, I NUOVI ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

Il 4 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Reg. UE 2021/382, che riporta alcune importanti modifiche del Reg. UE 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.

Le aziende del settore alimentare dovranno adeguarsi dal prossimo 24 marzo 2021.

Già da tempo la commissione EU sta lavorando su importanti tematiche come la gestione degli allergeni, la donazione di alimenti e la cultura della sicurezza alimentare, che hanno portato necessariamente a delle modifiche del Reg. UE 852/2004.

Per quanto riguarda la gestione degli allergeni, già nel settembre 2020 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato un codice di buone pratiche sulla gestione degli allergeni alimentari rivolto agli operatori del settore alimentare (CXC 80-2020), che comprende raccomandazioni sulla mitigazione degli allergeni alimentari attraverso un approccio armonizzato nella catena alimentare, basato su requisiti generali in materia di igiene.

Nell’allegato I parte A sez. II, viene inserito il nuovo punto 5-bis che indica quanto segue: “Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.»;.

Ricordiamo che l’elenco degli allergeni è riportato nell’allegato II del Reg. UE n.1169/2011.

Con tali procedure di pulizia, non è previsto alcuna analisi di laboratorio ma solo un adeguato controllo visivo.

La mancanza di queste procedure nel piano di autocontrollo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000  a €6.000 (D.lgs. 193/07)

Analoga previsione viene adottata per le altre attività di produzione, trasformazione e distribuzione successive alla produzione primaria, integrando l’allegato II, capitolo IX del Reg. 852/04 con il punto 9. Anche in questo caso si devono inserire all’interno del piano HACCP ed è prevista la medesima sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000  a €6.000

Sul tema della ridistribuzione e procedure per la donazione di alimenti, sicuramente c’è stato un passo in avanti nella lotta allo spreco alimentare, ma questo ha portato l’EFSA (Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare) ad esprimersi sui nuovi problemi che possono insorgere  sulla sicurezza alimentare. Nel parere l’Autorità afferma che le donazioni alimentari presentano vari nuovi problemi di sicurezza alimentare a livello di vendita al dettaglio e raccomanda pertanto una serie di requisiti generali supplementari in materia di igiene. È pertanto necessario stabilire determinati requisiti al fine di promuovere e facilitare la ridistribuzione degli alimenti, garantendone nel contempo la sicurezza.

Gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 (*). Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2:

— per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prima della scadenza di tale data;

— per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 1169/2011, fino a tale data e successivamente; o

— per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione conformemente all’allegato X, punto 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, in qualsiasi momento.

2) Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

— il termine minimo di conservazione o la data di scadenza

— l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;

— le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;

— la data di congelamento conformemente all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), se applicabile;

— le condizioni organolettiche;

— la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento (UE) n. 931/2011 della Commissione (***), nel caso di prodotti di origine animale.

Infine, il tema della cultura della sicurezza alimentare, che diventa sempre più rilevante negli ultimi anni. A seguito dell’aggiornamento delle linee guida Codex Alimentarius sul metodo HACCP di settembre 2020, si è introdotto il Cap. XI bis al Reg. CE 852/2004, che applica tale consapevolezza a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. In particolare, tutti i soggetti coinvolti nell’attività d’impresa, dai dipendenti alla dirigenza, dovranno impegnarsi a mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare e migliorarla costantemente.

Nel capitolo XI bis, viene elencato il giusto modo di procedere verso la cultura della sicurezza alimentare, sottolineando i ruoli e le responsabilità, dei dipendenti e della dirigenza.

Ne riportiamo alcuni esempi:

“ consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;”

“ comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;”

“ garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;”

“incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.”

FONTI

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