SELEZIONE RISORSA

SELEZIONE RISORSA AREA TECNICA

Le sanzioni amministrative, previste per la violazione delle norme sui materiali a contatto con gli alimenti (c.d. MOCA), dal D.lgs. 29/2017, si aggiungono alla tutela prevista dal diritto civile e penale, per le possibili conseguenze che siano attribuibili al trasferimento di sostanze pericolose per la salute negli alimenti.

Il nuovo decreto sanzionatorio MOCA pone le basi sanzionatorie relativamente al mancato rispetto dei requisiti previsti per le seguenti normative relative ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti (MOCA):

  • Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
  • Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,
  • Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti
  • Reg. (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti
  • Reg. (CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari
  • Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.

Rappresenta quindi una forte evoluzione nel panorama dei MOCA in quanto vengono stabilite per la prima volta specifiche sanzioni per gli obblighi previsti dai regolamenti UE.

La norma principale è il regolamento CE 1935/2004 (qui la legislazione UE), il quale costituisce tuttavia una “norma quadro”, la cui applicazione deve essere integrata con le norme specifiche previste per alcuni materiali e con le norme nazionali.
Le norme nazionali entrano in gioco solo nel caso in cui non sia prevista, dalla UE, una norma specifica relativa al materiale regolato dalla norma nazionale. È il caso, quest’ultimo, del DM 21/3/1973 (qui le norme nazionali), che si applica ai materiali a contatto con gli alimenti non già normati da regolamento specifico UE.

Uno dei principi fondamentali sottolineati da queste norme è la necessità di mantenere la tracciabilità dei MOCA, per consentire una efficace attività di controllo delle Autorità competenti. Per questo sono espressamente previste dai regolamenti dettagliate dichiarazioni di conformità di ciascun materiale.

Entrata in vigore del Decreto sanzionatorio MOCA.

Il Decreto Legislativo 29/2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti, è entrato in vigore il 2 aprile 2017 e prevede inoltre una deroga di 120 giorni dall’entrata in vigore, in merito alla comunicazione alle autorità competenti.

All’articolo 6 infatti il Decreto 29/2017 prevede in obbligatorietà che: gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006;

Da notare che la comunicazione va effettuata sulla base del nuovo Decreto e quindi deve essere effettuata (entro 120 giorni) anche da Operatori già registrati ai fini dei regolamenti del “pacchetto igiene”.

Regime Sanzionatorio

Prima del suddetto Decreto il settore dei MOCA era sottoposto ad una disciplina sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione nazionale, ora invece vengono introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari. Tali sanzioni vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all’art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).

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