Campo di applicazione del D.Lgs.81/08
D.LGS N° 81/2008
Ambito di applicazione
ll tema della sicurezza nei luoghi di lavoro si configura come uno degli obblighi più stringenti in capo al datore di lavoro.
Importante è, quindi, conoscere con esattezza il campo di applicazione della norma citata che si riferisce a tutte le aziende, a prescindere dal tipo di ragione sociale, dal settore di attività di appartenenza e dalla tipologia del rischio, con eccezione quindi delle attività senza lavoratori, o con l’unico lavoratore nella persona del Datore di Lavoro.
E’ opportuno subito precisare che tra i soggetti equiparati ai lavoratori ci sono anche i SOCI lavoratori di società di persone o di capitali.
Che cosa si intende, per “LAVORATORE” ?
L’articolo 2, comma1, lettera a) precisa che, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per “lavoratore”: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
- l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamentodi cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N) , e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo dell avoro;
- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
- i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N) , e successive modificazioni.
Ai fini dell’applicazione del D.Lgs 81/2008 al lavoratore dipendente vengono parificate le seguente tipologie di lavoratori:
- il socio lavoratore
- lo stagista
- l’apprendista
- il volontario
- il lavoratore socialmente utile
- il lavoratore occasionale
Si tratta, infatti, di soggetti considerati più vulnerabili rispetto ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato e, pertanto, destinatari di un complesso di regole che garantisca loro forme di tutela e di protezione dai continui rischi che possono verificarsi in ambito lavorativo.
Ne consegue che, nei loro confronti, andranno ottemperati tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 compresi, quindi, quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo dei dispositivi di protezione individuale (sulla base della valutazione dei rischi), sottoporlo a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente, e così via.
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