Cos’è la valutazione dei rischi?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Cosa è la valutazione del rischio?

La valutazione dei rischi è uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro (art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08). Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno.

 

A quale sanzione incorre il Datore di Lavoro che non effettua la valutazione dei rischi?

La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,37 euro.

Cosa è il DVR?

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”.

Quanto costa effettuare la valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR?

Il costo del documento è variabile a seconda della natura dell’azienda e delle attività svolte.

Cosa deve contenere il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto DVR, non si deve limitare a riportare l’anagrafica aziendale, l’organigramma della sicurezza e tutti i pericoli relativi all’attività svolta, suggerendo semplicemente alcuni consigli per la gestione dei vari pericoli, ma deve calarsi nella realtà valutata. Occorre analizzare tutte le fasi lavorative interne all’azienda, individuando tutti i pericoli connessi a ciascuna fase e quantificando tutti i rischi derivati. E’ necessario dunque misurare ciascun rischio, non è sufficiente solo menzionarlo del documento. Nel DVR deve essere inoltre presente un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo, dove vengono riportate tutte le misure di prevenzione predisposte, il soggetto responsabile dell’attuazione ed una programmazione temporale. Per poter redigere un DVR è indispensabile un sopralluogo da parte di un Tecnico della Sicurezza, che effettuando le registrazioni e le misurazioni necessarie, sarà in grado di valutare quantitativamente tutti i rischi. E’ per questi motivi che non è possibile redigere un DVR senza il sopralluogo tecnico. I cosiddetti “DVR on line”, ossia che vengono redatti senza la visita del professionista in azienda, risultano gravemente incompleti ed in caso di visita ispettiva da parte degli organi di controllo generano immancabilmente prescrizioni e sanzioni.

Cos’è un Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato (DVRS)?

E’ il Documento di Valutazione dei Rischi redatto partendo da un modello di riferimento di base approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno (Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012). Può essere utilizzato da tutti quei Datori di Lavoro di aziende che contano fino a 50 lavoratori con esclusione delle seguenti: aziende industriali, impianti o installazioni con i lavoratori esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi all’esposizione ad amianto.

Il DVRS prevede una struttura suddivisa in quattro fasi:

  • descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni;
  • individuazione dei pericoli presenti;
  • valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e misure di attuazione;
  • definizione del programma di miglioramento.

Quanto tempo ho per mettermi in regola con il DVR?

Una delle domande più frequenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda, senz’altro, i termini, entro cui il datore di lavoro deve produrre il Documento di Valutazione dei Rischi. Il metodo migliore per rispondere adeguatamente a tale quesito è, sicuramente, quello di fare ricorso alla normativa.

Le indicazioni relative alla tempistica per l’elaborazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi vengono riportate negli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08. Entrambi questi articoli furono fin da subito oggetto di discussione, cosicché il Legislatore decise di modificarne ed integrarne il contenuto già con il successivo D.Lgs. 106/09. All’articolo 28 fu aggiunto un nuovo comma: il 3-bis che riportiamo di seguito:

“In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.

Secondo quanto riportato nella norma, il titolare di una nuova impresa doveva, pertanto, effettuare la valutazione dei rischi immediatamente (quindi subito), provvedendo ad elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) al massimo entro 90 giorni dall’avvio dell’attività.

Questi termini sono stati validi fino allo scorso anno, quando, in seguito ad una procedura di infrazione comminata all’Italia dalla Comunità Europea, è stata varata la Legge 161/14, che ha integrato il contenuto degli articoli 28 comma 3-bis e 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08. Per quanto riguarda l’articolo 28 comma 3-bis è stato aggiunto il seguente periodo:

“Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b),c),d),e), f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” […].

Con questa nuova integrazione il datore di lavoro, che avvia una nuova attività deve immediatamente (quindi prima dei 90 giorni) provvedere ad elaborare idonea documentazione, al cui interno siano riportate:

  • le misure di protezione e prevenzione adottate e i DPI utilizzati;
  • le indicazioni inerenti il programma delle misure di miglioramento;
  • le procedure da attuare e le figure aziendali che devono occuparsene;
  • le mansioni maggiormente esposte a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
  • il nominativo del RSPP, del RLS ed, eventualmente, del Medico competente, che hanno partecipato alla valutazione dei rischi.

In pratica ciò equivale a dire che, il datore di lavoro di una nuova impresa deve provvedere subito, e non entro 90 giorni, alla redazione di gran parte del Documento di Valutazione dei Rischi, dandone immediata comunicazione al RLS.

Per quanto riguarda gli obblighi di aggiornamento del DVR sono riportati all’articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08, anch’esso modificato dalla già citata Legge 161/14. Secondo quanto riportato nella norma, il datore di lavoro deve provvedere all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in presenza di:

  • modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica
  • a seguito di infortuni significativi
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

Tale aggiornamento va effettuato entro 30 giorni dal verificarsi di una delle occorrenze appena riportate e dandone immediata evidenza, attraverso la produzione di adeguata documentazione, ed informando repentinamente il RLS.

 

Cosa si intende per “data certa” del DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (anche quello standardizzato) deve avere data certa, ossia si deve poter provare che il documento sia stato redatto con un preciso riferimento temporale. A tal fine è sufficiente che il documento sia sottoscritto dal RSPP, dal medico competente (se nominato) e dal RLS. In mancanza del medico competente o del RLS, si rende necessario documentare la data semplicemente inviandosi il documento in formato pdf tramite PEC. Per coloro che non avessero la PEC è possibile ricorrere all’apposizione del timbro di un ufficio postale sul documento avente “corpo unico” (seguendo la procedura descritta nella disposizione delle Poste italiane 93/2007). Altra soluzione è quella di spedire per mezzo raccomandata il documento all’indirizzo della propria sede.

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