Consulenza per sicurezza nei luoghi di lavoro (D.LGS. 81/08)

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Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.LGS. 81/08)

La sicurezza sul lavoro è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08.

Uno degli obblighi è la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 (DVR).

Consulenza

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.

 Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

L’articolo 202 del D.Lgs 81/2008 ai commi 1 2 prescrive l’obbligo, da parte dei datori di lavoro di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro. La valutazione dei rischi è previsto che possa essere effettuata senza misurazioni, qualora siano reperibili dati di esposizione adeguati presso banche dati dell’ISPESL e  delle Regioni o direttamente presso i produttori o fornitori. Nel caso in cui  tali dati non siano reperibili è necessario misurare i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

L’articolo 202 del Decreto Legislativo 81/2008 ai commi 1 2 prescrive l’obbligo, da parte dei datori di lavoro di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro. La valutazione dei rischi è previsto che possa essere effettuata senza misurazioni, qualora siano reperibili dati di esposizione adeguati presso banche dati dell’ISPESL e  delle Regioni o direttamente presso i produttori o fornitori. Nel caso in cui  tali dati non siano reperibili è necessario misurare i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Il rischio chimico all’interno degli ambienti di lavoro è molto più diffuso di quanto si possa pensare ad una prima valutazione; a differenza di quanto si creda, infatti, non ne sono interessate esclusivamente le industrie chimiche o le raffinerie, o i laboratori di ricerca e sintesi, bensì una più vasta casistica di attività lavorative.
Partendo infatti dalla seguente definizione di agente chimico, come ricavata dall’art 222 del D.Lgs 81/08 : Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato si può facilmente intuire come gli agenti chimici siano di per sè parte della nostra esistenza quotidiana: dai prodotti per le pulizie e la disinfezione, a quelli per la stampa o per la conservazione degli alimenti. Una così elevata presenza di sostanze chimiche, anche potenzialmente pericolose, comporta una diffusione del rischio chimico nei luoghi di lavoro ed un corrispondente rilevante numero di lavoratori esposti, a volte, in modo del tutto inconsapevole.
A motivo di questa diffusione si è reso da tempo necessario un sistema univoco di classificazione degli agenti chimici, che prevede una prima macro-distinzione in due classi:

 1. gli agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico, a loro volta declinati in agenti infiammabili, esplosivi, comburenti e corrosivi;

2. gli agenti con proprietà tossicologiche, ulteriormente distinti a loro volta in sostanze nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche, teratogene e cancerogene.

Se generalmente l’esposizione accidentale e non adeguatamente controllata agli agenti della prima classe genera un infortunio, l’esposizione ad agenti della seconda classe genera una malattia professionale.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Il Rischio da Movimentazione manuale dei carichi viene trattato nel titolo VI del D.Lgs 81/08, e approfondito nell’allegato XXXIII dello stesso decreto; per Movimentazione Manuale si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di sollevamento di un peso, ma anche le azioni di trascinamento, spinta o spostamento che possano dare origine a disturbi e patologie soprattutto a carico della colonna vertebrale, ma anche a carico delle articolazioni e dei muscoli. Va ricordato inoltre che fanno parte di questo titolo anche i rischi derivanti da Movimenti ripetitivi e continuati, che possono dare origine anch’essi a patologie osteoarticolari, tendinee e muscolari anche gravi e perduranti.

Come sempre il Datore di Lavoro ha l’obbligo di cercare in prima misura di eliminare il rischio dagli ambienti sotto la sua supervisione, e se questo non fosse possibile di adottare tutte le misure tecniche utili a ridurre gli sforzi e le movimentazioni manuali, attrezzandosi con ausili meccanici di sollevamento (paranchi, gru e piattaforme) o di spinta (carrelli e muletti).

Esistono diverse metodiche, più o meno validate ed applicate, per effettuare la Valutazione del Rischio da Movimentazione dei Carichi; più o meno tutte cercano di standardizzare le possibili operazioni a rischio, assegnando dei valori numerici e restituendo un indice di rischio calcolato integrando le diverse variabili. Il Metodo più utilizzato per il calcolo del rischio da sollevamento e spostamento è quello elaborato dal National Institute of Occupational, Safety and Health, meglio conosciuto come metodo NIOSH. Questo metodo ha il vantaggio di poter essere applicato sia a compiti semplici che ad attività composte da più operazioni successive, ed, a partire da un carico massimo sollevabile in condizioni ottimali, arriva a determinare un indice numerico di rischio, coretto applicando diverse caratteristiche peggiorative del movimento (forma del peso, posizione del baricentro, dislocazione angolare e distanza da percorrere) e tenendo conto del genere e dell’età del lavoratore esposto.

La corretta interpretazione del metodo, arriva a proteggere circa l’80% dei lavoratori, indicando un carico di partenza massimo sollevabile di 30 Kg per gli uomini e di 20Kg per le donne, anche se il D.Lgs 81/08 che fa riferimento alla normativa ISO11228, riduce i carichi rispettivamente a 25 e 15 Kg, elevando di qualche punto percentuale la copertura dei lavoratori.
Un metodo molto utilizzato per valutare invece il rischio correlato al trasporto mediante spinta e trascinamento dei carichi; ha il vantaggio di essere un metodo analitico applicabile ad una vasta gamma di settori lavorativi, ed anche in questo caso la restituzione di un valore numerico di rischio fornisce al datore di lavoro indicazioni sulle misure di prevenzione e ausilio da adottare.
Infine un metodo molto diffuso per effettuare la valutazione dell’esposizione al rischio per i movimenti ripetitivi, è il metodo OCRA (Occupational Repetitive Action), che ricalca sostanzialmente la procedura NIOSH; anche in questo caso attraverso l’utilizzo di semplici check-list, si arriva a determinare un indice di rischio numerico, che confrontato a dei valori tabellari, ci restituisce il piano di azione da applicare più adeguato
Il Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi obbliga il datore di Lavoro a sottoporre i lavoratori esposti alla sorveglianza sanitaria, la cui periodicità e modalità sono come sempre da elaborare in collaborazione con il Medico Competente aziendale.

Formazione

  • Formazione RSPP – Datore di Lavoro
  • Formazione Lavoratori (art. 37)
  • Formazione RLS
  • Formazione addetti Primo soccorso
  • Formazione addetti Antincendio
  • Formazione specifica
  • Formazione attrezzature da lavoro

Prossimi corsi in partenza

Rilievi Strumentali

  • Valutazione rumore
  • Valutazione vibrazioni
  • Valutazione impatto acustico

Sorveglianza Sanitaria

  • Nomina medico competente
  • Visite mediche lavoratori

Assunzione incarico “RSPP ESTERNO”

La normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Falchi & Partners, nell’ambito del proprio staff di professionisti, offre la possibilità di assolvere agli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ottemperando agli obblighi specificatamente previsti.

Falchi & Partners, si avvale di professionisti aventi i requisiti previsti dal Testo Unico D.Lgs 81/2008 e smi necessari per poter essere nominati RSPP/ASPP dal datore di lavoro di qualsiasi tipologia di organizzazione aziendale.

L’Allegato II del D.Lgs 81/2008 e smi specifica le realtà aziendali in cui il datore di lavoro può assumersi direttamente l’incarico di RSPP previa frequenza ai corsi di formazione previsti dalla normativa vigente; in tutte le altre tipologie di aziende non riportate in Allegato II vige, quindi, l’obbligo del datore di lavoro di nominare RSPP esterno a meno delle esclusioni indicate all’art. 31 del Testo Unico per le quali la normativa vigente prevede un Servizio di Prevenzione e Protezione interno all’azienda stessa.

Compiti dell’ RSPP:

– individuare i fattori di rischio presenti nell’azienda, alla valutazione dei rischi e al l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro

– elaborare le misure preventive e protettive ed i relativi sistemi di controllo

– elaborare procedure di sicurezza per le attività aziendali

– proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori

– partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla riunione periodica

– fornire ai lavoratori informazioni in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro come previsto dall’art. 36 del D.Lgs 81/2008

Accreditamento Agenzia Formativa

Falchi & Partners è un’Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Umbria con D.D. n.8610 del 01/09/2021

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